Art. 13.
(Soppressione dell'ISVAP).

      1. È soppresso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
      2. Le funzioni dell'ISVAP sono attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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